Concedere una casa in affitto implica sempre il pagamento di imposte, ma l’Agenzia delle Entrate propone un rimborso ai proprietari.
Il locatore è colui che concede un immobile in affitto ottenendo un guadagno. Tale guadagno è un reddito soggetto a una precisa tassazione. Ma, secondo il sistema attuale, il proprietario può scegliere tra due regimi fiscali.

Il reddito da locazione viene sommato agli altri redditi, come quello derivante dal lavoro o dalla pensione, viene tassato secondo gli scaglioni IRPEF. Il 23% per redditi fino a 15.000 euro, il 25% fino ai 28.000 euro, il 35% per redditi fino ai 50.000 euro e poi il 43% per fasce di reddito sopra i 50.000 euro.
Ci sono anche le imposte aggiuntive: l’imposta di registro, pari al 2% del canone annuo (salvo esenzioni), e l’imposta di bollo, pari a 16 euro ogni quattro facciate oppure a ogni cento righe del contratto
Si può anche versare la cedolare secca, che è un regime opzionale che sostituisce IRPEF, imposta di registro e bollo. La cedolare secca si applica solo agli immobili a uso abitativo.
Ma ci sono casi in cui chi affitta una casa può evitare di pagare le tasse, o può comunque ottenere un rimborso. Tali fattispecie sono regolamentate dall’articolo 26 del TUIR, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Questo articolo stabilisce che i redditi da locazione abitativa, anche se non incassati, devono essere tassati secondo il principio di competenza, cioè nel periodo in cui maturano.
E se il locatore non riceve i canoni? In questo caso, se il locatore non soddisfatto avvia un procedimento giuridico per morosità (come per esempio lo sfratto), può non dichiarare quei redditi e ottenere un credito d’imposta pari alle imposte già versate.
Rimborso sull’affitto di casa non incassato: quando scatta il credito d’imposta
Il credito d’imposta viene riconosciuto solo se il mancato pagamento è comprovato dall’avvio di un procedimento giurisdizionale. Come appunto la convalida di sfratto per morosità. Inoltre, le imposte devono essere già state versate. Se il locatore non ha pagato imposte per quei canoni non incassati, in pratica, non ci sarà rimborso.

Il contribuente può indicare il credito nella prima dichiarazione dei redditi utile dopo essersi mosso per denunciare il mancato pagamento. In alternativa, può pure presentare un’istanza di rimborso entro il termine di prescrizione decennale. In ogni caso, il recupero è subordinato alla prova del mancato incasso. Serve anche la conclusione del procedimento giuridico?
Prima era così, ora non più. Da poco, infatti, non è più necessario attendere la fine del procedimento per escludere i canoni non percepiti dal reddito. Oggi, infatti basta anche l’intimazione di sfratto o l’ingiunzione di pagamento.